Accertamenti sicurezza post-contatore
Il 18 marzo 2004 l’Autorità per l’Energia elettrica e il gas ha emanato la Delibera n° 40/04: “Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas”, successivamente integrata e modificata dalle Delibere n° 129/04, 43/05, 192/05, 47/06, 87/06, 147/06 e ARG/gas 27/08.
Questo provvedimento prevede adempimenti volti a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dai clienti finali ad esclusione degli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.
Il controllo sulla documentazione da parte del distributore non richiesto dalla precedente normativa, costituisce una garanzia aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente in tema di sicurezza.
Il presente provvedimento è applicato agli impianti d’utenza nuovi.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELLA RICHIESTA D’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
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Allegato H (compilato e firmato a cura del Cliente finale)
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Allegato I (compilato e firmato a cura dell’installatore)
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Allegati tecnici obbligatori (compilati in ogni loro parte)
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Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'installatore o in alternativa copia della visura camerale riportante le stesse informazioni (max. 6 mesi)
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Progetto (solo per impianto con obbligo di progetto)
COSTI A CARICO DEL CLIENTE FINALE PREVISTI DALLA DELIBERA 40/04
Ai fini dell’applicazione per ogni accertamento effettuato, verranno addebitati i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall’attuazione del Regolamento:
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€ 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
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€ 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
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€60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.
Tutti gli importi verranno addebitati da A.S.GA S.r.l. al venditore del Cliente finale.







